Decreto-legge 15 febbraio 2007, n. 10, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 38 del 15 febbraio 2007.
Testo del decreto-legge
Testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dal Senato della Repubblica
Disposizioni volte a dare attuazione ad obblighi comunitari
ed internazionali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di adempiere ad obblighi comunitari derivanti da sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee e da procedure di infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano, nonché di ottemperare ad impegni assunti in ambito internazionale in merito alla candidatura della città di Milano per l'Esposizione universale 2015;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2007;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della salute, delle comunicazioni, della solidarietà sociale, dello sviluppo economico, dell'interno, degli affari esteri e della giustizia;

emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 2.
(Promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015).
Articolo 2.
(Promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015).

        1.  Le iniziative per la promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015, di cui all'articolo 1, comma 950, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del commercio internazionale anche attraverso l'Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015. Con apposita convenzione sono regolate le modalità del finanziamento statale al predetto Ente, fermo restando l'obbligo di rendicontazione. Per le stesse finalità di promozione, gli importi di 220.000 euro nel 2007 e di 180.000 euro nel 2008, disponibili presso la pertinente unità previsionale di base del Ministero degli affari esteri, sono versati all'entrata del bilancio dello

        1.  Le iniziative per la promozione della candidatura della città di Milano all'Esposizione universale del 2015, di cui all'articolo 1, comma 950, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono realizzate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero del commercio internazionale anche attraverso l'Ente Comitato di candidatura Expo-Milano 2015. Con apposita convenzione sono regolate le modalità del finanziamento statale al predetto Ente, fermo restando l'obbligo di rendicontazione. Per le stesse finalità di promozione, gli importi di 220.000 euro nel 2007 e di 180.000 euro nel 2008, disponibili presso la pertinente unità previsionale di base del Ministero degli affari esteri, sono versati all'entrata del bilancio dello


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Stato per essere interamente riassegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del commercio internazionale, a ciascuno nella misura del cinquanta per cento degli stessi importi. L'Ente, nell'affidamento ed esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni comunitarie, alle norme della contabilità generale dello Stato in materia di contratti ed, in particolare, alle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Stato per essere interamente riassegnati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero del commercio internazionale, a ciascuno nella misura del cinquanta per cento degli stessi importi. L'Ente, nell'affidamento e nell'esecuzione dei servizi e forniture di importo inferiore alle soglie comunitarie in materia di appalti pubblici, è autorizzato a derogare, nel rispetto dei princìpi desumibili dalle disposizioni comunitarie, alle norme della contabilità generale dello Stato in materia di contratti ed, in particolare, alle disposizioni di cui alla parte II, titolo II, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
 
Articolo 2-bis.
(Disposizioni per l'attuazione degli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101).
          1. L'articolo 19-bis della legge 25 novembre 1971, n. 1096, è sostituito dal seguente:
        «Art. 19-bis. - 1. Al fine di promuovere la conservazione in situ e l'utilizzazione sostenibile delle risorse fitogenetiche, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, in attuazione degli impegni previsti dagli articoli 5, 6 e 9 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, ratificato ai sensi della legge 6 aprile 2004, n. 101, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede all'istituzione di un apposito registro nazionale nel quale sono iscritte, su richiesta delle regioni e delle province autonome, di altri enti pubblici, di istituzioni scientifiche, organizzazioni sociali, associazioni e singoli cittadini, previa valutazione dell'effettiva unicità, le "varietà da conservazione", come definite al comma 2.
          2. Si intendono per "varietà da conservazione" le varietà, le popolazioni, gli ecotipi, i cloni e le cultivar di interesse agricolo relativi alle seguenti specie di piante:
              a) autoctone e non autoctone, mai iscritte in altri registri nazionali, purché integratesi da almeno cinquanta anni negli agroecosistemi locali;
              b) non più iscritte in alcun registro e minacciate da erosione genetica;
 

            c) non più coltivate sul territorio nazionale e conservate presso orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private e centri di ricerca, per le quali sussiste un interesse economico, scientifico, culturale o paesaggistico a favorirne la reintroduzione.


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          3. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell'ambito delle rispettive competenze, tutelano il patrimonio agrario costituito dalle risorse genetiche delle piante di cui al comma 2 e provvedono affinché le comunità locali che ne hanno curato la conservazione partecipino ai benefìci derivanti dalla loro riproduzione, come previsto dalla Convenzione internazionale sulla biodiversità, ratificata ai sensi della legge 14 febbraio 1994, n. 124.
          4. L'iscrizione delle "varietà da conservazione" nel registro di cui al comma 1 è gratuita ed esentata dall'obbligo di esame ufficiale, anche sulla base di adeguata considerazione dei risultati di valutazioni non ufficiali, delle conoscenze acquisite dagli agricoltori nell'esperienza pratica della coltivazione, della riproduzione e dell'impiego. Ai fini dell'iscrizione è altresì disposta la deroga alle condizioni di omogeneità, stabilità e differenziabilità previste dall'articolo 19.
          5. Per quanto non previsto dal presente articolo l'iscrizione delle "varietà da conservazione" nel registro di cui al comma 1 è disciplinata dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e dalla legge 20 aprile 1976, n. 195.
          6. Ai produttori agricoli, residenti nei luoghi dove le "varietà da conservazione" iscritte nel registro di cui al comma 1 hanno evoluto le loro proprietà caratteristiche o che provvedano al loro recupero e mantenimento, è riconosciuto il diritto alla vendita diretta in ambito locale di modiche quantità di sementi o materiali da propagazione relativi a tali varietà, qualora prodotti nella azienda condotta. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali stabilisce, con proprio decreto, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità per l'esercizio di tale diritto.
          7. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può definire, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adeguate restrizioni quantitative ed eventuali deroghe ai fini dell'iscrizione nei registri di cui all'articolo 19 nel caso di coltivazione e commercializzazione di sementi di specie e varietà prive di valore intrinseco per la produzione vegetale, ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari.
          8. Sono escluse dal campo di applicazione del presente articolo le varietà geneticamente modificate, come definite dall'articolo 1 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 212.
          9. Per il funzionamento del registro di cui al comma 1, è autorizzata la spesa annua di 30.000 euro a decorrere dall'anno 2007. Al relativo onere, pari a euro 30.000 annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali».

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Articolo 3.
(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104).
Articolo 3.
(Norme di adeguamento a decisioni comunitarie in materia fiscale e societaria. Procedure d'infrazione n. 2006/4136 e n. 2006/2104. Adeguamento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C-197/03 dell'11 maggio 2006).
        1.  L'articolo 2450 del codice civile è abrogato.         1. Identico.
        2.  All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 143, la parola: «maturati» è sostituita dalla seguente: «pagati».         2. Identico.
        3.  Le ritenute sugli interessi e i canoni maturati fino al 31 dicembre 2003 e pagati a decorrere dal 1o gennaio 2004 ai soggetti non residenti di cui all'articolo 26-quater, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, sono restituite dai soggetti indicati nel citato articolo 26-quater, comma 1, lettere a) e b), i quali, ai fini del recupero delle ritenute restituite, utilizzano la modalità di compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.         3. Identico.
        4.  I compiti assegnati all'Agenzia delle entrate ai sensi del presente decreto sono svolti con le risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente.         4. Identico.
        5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, pari a 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali e una quota parte delle stesse, pari a 26 milioni di euro, è riversata nell'anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato. Il conto speciale è impignorabile.         5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, valutati in 26 milioni di euro per l'anno 2007, si provvede con quota parte delle maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 1. Tali maggiori entrate affluiscono in apposita contabilità speciale intestata al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento per le politiche fiscali e una quota parte delle stesse, pari a 26 milioni di euro, è riversata nell'anno 2007 all'entrata del bilancio dello Stato. Il conto speciale è impignorabile.
        6.  Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.         6. Identico.
        7.  Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui ai commi 2 e 3, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della medesima legge n. 468 del 1978, prima della data di entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi al Parlamento, corredati da apposite relazioni illustrative.         7. Identico.
          7-bis. Al fine di adeguare la normativa nazionale alle prescrizioni della giurisprudenza comunitaria di cui alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee C-197/03 dell'11 maggio 2006, all'articolo 11 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modificazioni:
              a) il comma 1 è abrogato;
              b) al comma 2, le parole: «indicati al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 e 1992» e

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  le parole: «della differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma del citato comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «delle somme versate»;
 

            c) al comma 3, le parole: «nella misura del tasso legale vigente alla data di entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura stabilita dall'articolo 1 della legge 26 gennaio 1961, n. 29, e successive modificazioni».